Menu:

www.flickr.com
Questo é un badge di Flickr che mostra gli elementi pubblici del pool del gruppo Speleologia in Sardegna. Crea il tuo badge qui.

Federazione


Statuto FSS

Art. 1) – E’ costituita in data 10 aprile 1983 la Federazione Speleologica Sarda (F.S.S.), associazione dei gruppi speleologici della Sardegna con sede in Cagliari.
Scopi della Federazione sono il coordinamento dell'attività dei gruppi speleologici sardi, lo sviluppo delle ricerche speleologiche in Sardegna e la salvaguardia del patrimonio speleologico della nostra isola. La Federazione rappresenta l'unità delle forze speleologiche della Sardegna, è apartitica, ha una durata illimitata e non persegue fini di lucro. La F.S.S. nell’esercizio della propria attività di coordinatore opera nel rispetto dell'autonomia dei gruppi speleologici aderenti e svolge il suo operato in collaborazione con Istituti, Enti e persone nelle forme decise dall'Assemblea.

Art. 2) - Sono considerati Soci della F.S.S. i Gruppi Speleologici sardi che abbiano presentato regolare domanda di adesione. La richiesta di adesione dove essere presentata in forma scritta e sottoposta all'approvazione dell'Assemblea la quale deve verificare l'esercizio effettivo dell'attività speleologica svolta dall'aspirante Socio-Gruppo. I Soci-Gruppi possono essere accettati solamente dopo 1 anno dalla presentazione della domanda di adesione. Ciascun Socio-gruppo speleologico nomina un proprio delegato che lo rappresenti nella F.S.S.
I Soci-Gruppi sono tenuti a partecipare alle Assemblee, e al pagamento di una quota annua, entro il trentun gennaio, il cui importo è fissato ogni anno dall'Assemblea.
Il Socio-Gruppo che intende recedere dalla F.S.S. deve darne preventiva comunicazione scritta da inviare presso la sede della F.S.S.

Scopi

Art. 3) - La F.S. S. si propone di perseguire i seguenti scopi:

Organi della F.S.S.

Art. 4) - Gli organi della F.S.S. sono:

  1. Assemblea dei Soci-Gruppi;
  2. Consiglio Direttivo;
  3. Presidente Vice Presidente, Segretario, Tesoriere;
  4. Collegio dei Revisori dei Conti;
  5. Collegio dei Probiviri.

Art. 5) - L'Assemblea dei Soci-Gruppi è l’Organo sovrano della Federazione e si riunisce ordinariamente due volte l'anno per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli argomenti iscritti nell'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo.
Il luogo della convocazione, la data e l'ordine del giorno devono essere comunicati ai Soci-Gruppi almeno quindici giorni prima della data fissata.
Hanno diritto di intervenire e di votare nell'Assemblea tutti i Soci-Gruppi che si trovino in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni Socio-Gruppo ha diritto ad un voto espresso dal proprio rappresentante. Non sono ammesse deleghe.
Per la regolare costituzione della Assemblea è necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli iscritti. Se il numero dei Soci-Gruppi presenti non raggiunge il quorum richiesto in prima convocazione, la sessione è rinviata non oltre trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci-Gruppi presenti. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, la data e l'ora della seconda convocazione.
L'Assemblea verrà presieduta dal Presidente della F. S. S. o da un membro del Consiglio Direttivo in sua assenza, il quale disciplinerà il regolare funzionamento dell'Assemblea. Ciascun rappresentante deve prenotare il proprio intervento presso il Presidente dell'Assemblea per alzata di mano. Le votazioni avvengono per appello nominale o per scrutinio segreto; quest'ultima forma è obbligatoria per le elezioni delle cariche sociali.
Di ogni Assemblea deve essere redatto verbale a cura del Segretario. I verbali devono essere sottoscritti con firma leggibile dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. L'Assemblea straordinaria puÚ essere convocata per deliberazione del Consiglio Direttivo ovvero da tanti Soci-Gruppi che rappresentano almeno un terzo degli iscritti.
Compiti dell'Assemblea sono:

Consiglio Direttivo

Art. 6) - Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea ed è composto dal Presidente e da altri sei membri eletti dall'Assemblea che restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
Il Presidente è il rappresentante legale della F.S.S., ha potere di firma disgiunta con il Tesoriere per tutte le operazioni di cassa. Ha il dovere di garantire l'esecuzione delle decisioni prese dall'Assemblea e il rispetto delle norme dello Statuto.
Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di impossibilità da parte di questi di svolgere le proprie funzioni.
Il segretario redige i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; attende alla corrispondenza.
Il Tesoriere si occupa della gestione contabile-amministrativa della F-S-S. e controlla le entrate finananziarie, con potere di firma disgiunta per tutte le operazioni di cassa; cura la riscossione delle quote associative.
Si precisa che le cariche sopramenzionate vengono ricoperte a titolo gratuito. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto verbale a cura del Segretario, il quale deve essere comunicato ai Soci-Gruppi ed eventualmente pubblicato.
Funzioni principali del Consiglio Direttivo sono:

Collegio dei Revisori

Art. 7) - L'Assemblea nomina ogni tre anni tre Revisori dei conti.
Essi non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Revisori dei conti curano il controllo delle spese, sorvegliano la gestione amministrativa della F.S.S. e ne riferiscono alla Assemblea. Il Collegio dei Revisori si riunisce una volta all’anno nel mese che precede quello in cui l'Assemblea sarà chiamata ad approvare il bilancio consuntivo e preventivo di oggi esercizio.

Collegio dei Probiviri

Art. 8) - L'Assemblea nomina ogni tre anni il Collegio dei Probiviri formato da tre membri. Tutte le eventuali controversie tra i Soci-Gruppi relative al rapporto associativo o tra esse e la F.S.S. ed i suoi organi saranno devolute a detti Probiviri, i quali giudicheranno ex bono at aequo senza formalità di procedura. E' escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.

Patrimonio

Art. 9) - Le entrate finanziarie della F.S.S. sono costituite dalle quote annuali associative.
Possono costituire patrimonio eventuali contributi volontari, sovvenzioni, lasciti, donazioni e proventi vari i quali verranno utilizzati esclusivamente alla realizzazione degli scopi istituzionali.
Non è consentita la distribuzione di utili, avanzi, fondi, riserve o capitale fra i Soci-Gruppi della Federazione.

Scioglimento della F.S.S.

Art. 10) - Lo scioglimento della F.S.S. può essere deliberato dall'Assemblea con tanti voti che rappresentino almeno i quattro quinti dei Soci-Gruppi. In caso di scioglimento il patrimonio sarà devoluto ad associazioni con analoghe finalità e con scopi finalizzati alla tutela e protezione della natura.

Modifiche Statutarie

Art. 11) - Le modifiche dell'Atto Costitutivo e del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea col voto favorevole di almeno i due terzi del numero dei Soci-Gruppi.
Il presente Statuto è integrato da un Regolamento.

Il presente Statuto è stato approvato in data 10 febbraio 2002 e annulla tutte le precedenti versioni.